Mantenimento della previdenza in seguito a licenziamento
Se il datore di lavoro disdice il vostro contratto potete mantenere la previdenza presso la CPE a condizione che abbiate già compiuto 58 anni o raggiunto l’età minima inferiore definita nel piano di previdenza della vostra impresa.
Il mantenimento della previdenza è possibile a condizione che il rapporto di lavoro sia stato sciolto dal datore di lavoro (licenziamento, accordo di risoluzione consensuale) oppure che vi siate dimessi per anticipare la disdetta del datore di lavoro e che non abbiate un nuovo datore di lavoro e, di conseguenza, non siate assicurati presso un’altra cassa pensione. Un’altra condizione è che dopo la cessazione del rapporto di lavoro siate ancora assoggettati all’obbligo contributivo AVS.
Dopo un licenziamento la maggior parte delle persone viene a trovarsi in una situazione difficile. Per i più anziani, prossimi alla pensione, la disoccupazione ha effetti ancora più incisivi, perché si ripercuote direttamente sulle prestazioni della cassa pensione.
Grazie al mantenimento della previdenza, la situazione dei dipendenti più anziani migliora notevolmente, perché, in caso di disoccupazione, possono riscuotere la rendita in un secondo momento. Se trovano un nuovo posto di lavoro ed entrano in una nuova cassa pensione, il mantenimento della previdenza viene di solito interrotto.
All’inizio del mantenimento della previdenza decidete se volete pagare, oltre ai contributi di rischio, anche i contributi di risparmio. Potete inoltre scegliere se pagare i contributi sulla base del salario finora assicurato oppure solo sulla metà.
L’avere di vecchiaia continua ad aumentare grazie agli interessi, anche se non vengono pagati contributi di risparmio. Anche l’aliquota di conversione sale di mese in mese. Già questi due effetti migliorano sensibilmente la rendita di vecchiaia. Se in aggiunta vengono pagati i contributi di risparmio la rendita aumenta in misura ancora maggiore.
Se il mantenimento della previdenza è durato più di due anni, le prestazioni di vecchiaia saranno versate sotto forma di rendita; la liquidazione in capitale non è più possibile.