Mantenimento della previdenza in seguito a licenziamento
Gli assicurati che hanno compiuto 58 anni possono rimanere nella CPE e mantenere la loro previdenza se il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro e hanno già compiuto 58 anni o raggiunto l’età minima inferiore definita nel piano di previdenza della vostra impresa.
Il mantenimento della previdenza è possibile a condizione che il rapporto di lavoro sia stato sciolto dal datore di lavoro (licenziamento, accordo di risoluzione consensuale) oppure che il collaboratore si sia dimesso per anticipare la disdetta del datore di lavoro e che non abbia un nuovo datore di lavoro e, di conseguenza, non sia assicurato presso un’altra cassa pensione. Un’altra condizione è che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il dipendente sia ancora assoggettato all’obbligo contributivo AVS.
Per i dipendenti più anziani, prossimi alla pensione, la disoccupazione ha effetti incisivi, perché si ripercuote direttamente sulle prestazioni della cassa pensione.
Grazie al mantenimento della previdenza, la situazione dei dipendenti più anziani migliora notevolmente, perché, in caso di disoccupazione, possono riscuotere la rendita in un secondo momento. Se trovano un nuovo posto di lavoro ed entrano in una nuova cassa pensione, il mantenimento della previdenza viene di solito interrotto.
All’inizio del mantenimento della previdenza la persona assicurata decide se vuole pagare, oltre ai contributi di rischio, anche i contributi di risparmio. Può anche scegliere se pagare i contributi sulla base del salario finora assicurato oppure solo sulla metà.
Vogliate notare quanto segue:
Se in qualità di datori di lavoro sciogliete il rapporto di lavoro con una persona ultra-58enne o con una persona che ha superato l’età minima definita nel piano di previdenza, siete tenuti a informarla della possibilità di mantenere la previdenza presso la CPE.
Chi decide di mantenere la previdenza presso la CPE resta nell’effettivo degli assicurati dell’impresa. Ciò significa che il datore di lavoro continuerà a pagare sul salario assicurato il contributo supplementare dello 0,55% per il finanziamento delle perdite legate all’aliquota di conversione ed eventuali contributi di risanamento (quota a carico del datore di lavoro). Inoltre, in caso di miglioramento delle prestazioni (p. es. versamenti del datore di lavoro), si dovranno considerare anche le persone che mantengono la previdenza secondo il principio della collettività nella previdenza professionale.