Prestazioni assicurative in caso d’invalidità
La CPE offre ai suoi assicurati anche una copertura assicurativa in caso d’invalidità. Gli assicurati della CPE hanno diritto alle prestazioni d’invalidità se, per motivi di salute, hanno una capacità lavorativa nettamente limitata.
I motivi di salute possono essere:
- danni di natura fisica, psichica o mentale
- problemi di salute di lunga durata
- malattie congenite
- postumi da malattia o infortunio
Per il riconoscimento dell’incapacità al guadagno e la fissazione del grado d’invalidità è determinante la decisione dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI). L'ammontare della rendita d'invalidità intera della CPE è stabilito nel piano di previdenza dell'impresa.
Per ogni figlio avente diritto viene concessa una rendita per figli d’invalidi corrispondente al 20% della rendita d’invalidità.
Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», la riforma dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI). Al fine di incentivare l’aumento dell’attività lucrativa, per le nuove rendite sarà introdotto un sistema (pressocché) lineare. Finora, per la determinazione dell’ammontare delle rendite d’invalidità parziale, il sistema conosceva solo quattro livelli, i cosiddetti quarti di rendita. Con l’introduzione del sistema di rendite lineare, la rilevazione precisa della percentuale del grado d’invalidità acquisterà un’importanza maggiore, poiché per le nuove rendite ogni punto percentuale avrà un impatto sia per l’AI, sia per la CPE. A partire da un grado d’invalidità del 70 per cento continuerà a essere concessa la rendita intera. Le rendite di invalidità già fissate saranno adeguate al nuovo sistema in caso di modifica del grado di invalidità di almeno il 5 per cento.
Richiesta di una rendita d’invalidità
La richiesta ci viene trasmessa tramite il datore di lavoro con il modulo «Richiesta di prestazioni d’invalidità».
Fine delle prestazioni
Il pagamento della rendita d’invalidità termina quando:
- l’AI cessa il pagamento della rendita in seguito al recupero della capacità lavorativa;
- al raggiungimento dell’età di pensionamento (65 anni). Al posto della rendita d’invalidità, la CPE versa una rendita di vecchiaia. L’ammontare della rendita di vecchiaia viene ricalcolato in base all’avere di vecchiaia disponibile. La rendita di vecchiaia può risultare più bassa della rendita d’invalidità. La prestazione di vecchiaia non può essere riscossa sotto forma di liquidazione in capitale.