Informazioni sulla previdenza professionale (2° pilastro)
Secondo il mandato costituzionale, la previdenza professionale (2° pilastro), assieme all’AVS (1° pilastro), ha lo scopo di garantire un adeguato mantenimento del tenore di vita abituale dopo il pensionamento.
La previdenza professionale
La previdenza professionale è disciplinata da varie leggi e ordinanze. Le più importanti sono la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e la legge sul libero passaggio (LFLP) con le rispettive ordinanze.
La LPP prevede semplicemente delle prestazioni minime. Gli istituti di previdenza possono tuttavia introdurre nei loro regolamenti delle prestazioni previdenziali superiori ai minimi di legge. In particolare, possono assicurare dei salari che oltrepassano i limiti massimi e minimi previsti dalla legge. L’importo massimo assicurabile è di CHF 88'200 (stato 1° gennaio 2024) all’anno.
Chi è assicurato?
Tutti i dipendenti con un salario annuo superiore a CHF 22'050 (stato 1° gennaio 2024) devono essere assicurati obbligatoriamente contro i rischi di decesso e invalidità a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età e contro la vecchiaia a partire dal 1° gennaio dopo il 24° anno di età. La parte del salario soggetta all’obbligo di assicurazione è limitata a un determinato massimale: l’assicurazione è obbligatoria per la parte del salario che va da CHF 25'725 (deduzione di coordinamento) fino a CHF 88'200 (stato 1° gennaio 2024). Questa parte è chiamata «salario coordinato». Il salario coordinato minimo ammonta a CHF 3'675. I suddetti importi vengono di solito adeguati ogni due anni assieme alle rendite AVS.
Ogni datore di lavoro che impiega dei dipendenti soggetti all’obbligo di assicurazione deve costituire un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale oppure affiliarsi a un tale istituto.
-
Assicurazione volontaria
Chi esercita un’attività indipendente può affiliarsi a un istituto di previdenza a titolo volontario:
- presso l’istituto di previdenza della sua categoria professionale (cassa di un’associazione professionale)
- presso l’istituto di previdenza in cui sono assicurati i suoi dipendenti
- presso l’istituto collettore.
-
Contributi
I contributi dei lavoratori vengono fissati nel regolamento dell’istituto di previdenza. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello del dipendente.
I contributi includono:
- accrediti di vecchiaia in funzione dell’età per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia (contributi di risparmio)
- contributi di rischio per la copertura dei rischi d’invalidità e decesso
- contributi per la copertura delle spese amministrative
- eventuali altri contributi (p.e. per il fondo di garanzia, indicizzazione delle rendite LPP correnti)
-
Cambio di posto di lavoro o cessazione dell’attività lavorativa
Gli assicurati che lasciano l’istituto di previdenza prima che subentri un evento assicurato, hanno diritto a una prestazione di libero passaggio. Questo diritto sussiste quando l’assicurato cambia posto di lavoro o abbandona l’attività lavorativa prima di aver raggiunto l’età di pensionamento ordinaria. In caso di cambio di posto di lavoro, l’istituto di previdenza trasferisce la prestazione di libero passaggio all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Se l’assicurato cessa l’attività lavorativa prima di raggiungere l’età di pensionamento, deve comunicare all’istituto di previdenza come intende mantenere la previdenza. Può scegliere tra un conto di libero passaggio presso una fondazione bancaria o una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazioni. Se l’istituto di previdenza non riceve istruzioni dall’assicurato, deve trasferire la prestazione di libero passaggio all’istituto collettore entro due anni dalla nascita del diritto al libero passaggio.
Se un assicurato lascia definitivamente la Svizzera, può chiedere che la prestazione di uscita gli venga pagata in contanti. Il pagamento in contanti degli averi della previdenza professionale obbligatoria non è però possibile se la persona assicurata si stabilisce in un paese dell’UE o dell’AELS (ad eccezione del Liechtenstein) dove è soggetta all’obbligo di assicurazione sociale.
-
Prestazioni
Le persone soggette alla previdenza professionale hanno diritto a:
- una rendita di vecchiaia quanto raggiungono l’età di pensionamento ordinaria (64 anni per le donne, 65 per gli uomini)
- una rendita d’invalidità, se sono state dichiarate invalide almeno al 40% dall’assicurazione di invalidità, e una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che in caso di decesso dell’assicurato avrebbe diritto a una rendita per orfani.
I superstiti (coniuge, convivente e figli) hanno inoltre diritto a una rendita per superstiti se al momento della morte la persona deceduta era assicurata o percepiva una rendita.
A determinate condizioni, gli assicurati possono costituire in pegno il loro diritto alle prestazioni o prelevare una parte o la totalità del loro avere di previdenza per l’acquisto di una proprietà d’abitazione. I coniugi e i partner registrati devono dare il loro consenso scritto.
Il prelievo anticipato è imponibile. L’imposta viene rimborsata se l’importo prelevato viene restituito all’istituto di previdenza.
-
Calcolo della rendita di vecchiaia
All’età di pensionamento ordinaria, la rendita annua di vecchiaia ammonta al 6,8% (aliquota legale di conversione) dell’avere di vecchiaia della persona assicurata. L’avere di vecchiaia è composto da:
- gli accrediti di vecchiaia versati dai lavoratori e dai datori di lavoro
- gli interessi maturati sugli accrediti di vecchiaia. Il tasso d’interesse minimo è stabilito ogni anno dal Consiglio federale.
Se previsto dal regolamento dell’istituto di previdenza, le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite anche prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, ma non prima del 58° anno di età. In tal caso, però, le prestazioni si riducono.
A seconda del regolamento dell’istituto di previdenza, le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite, totalmente o in parte, anche sotto forma di liquidazione in capitale. I coniugi e i partner registrati devono dare il loro consenso scritto.